TRIBUNALE DI BOLZANO 
                        Prima Sezione Civile 
 
    Ordinanza ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n.  87  nel
procedimento di primo grado pendente sub R.G. 4152/2017, tra 
        Franz Josef Beikircher e Margareth Beikircher, ricorrenti 
    e 
        Gottfried Leonhard Beikircher, resistente 
il Tribunale di Bolzano pronuncia  la  seguente  ordinanza  ai  sensi
dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n.  87,  sollevando  questione  di
legittimita' costituzionale  di  norme  di  legge  rilevanti  per  la
definizione del presente procedimento. 
1. Fatti di causa. 
    Con  ricorso  depositato  in  data  9   ottobre   2017   per   la
determinazione dell'assuntore maso chiuso e del valore di  assunzione
ai sensi dell'art. 14, legge provinciale 28 novembre 2001,  n.  17  e
dell'art. 17 del decreto del Presidente della giunta provinciale  del
7 febbraio 1962, n. 8, Franz Josef Beikircher e Margareth Beikircher,
hanno esposto che: 
        Leonhard Beikircher, originario proprietario del maso  chiuso
denominato «Lexer», individuato tavolarmente  nella  P.T.  30/I  C.C.
Rasun di Sopra, e' deceduto ab intestato il 24 giugno 1967, lasciando
tre figli, nella specie, gli odierni  ricorrenti  ed  il  resistente,
Gottfried Leonhard  Beikircher,  nonche'  la  moglie,  Klammer  Maria
Valburga; 
        Gottfried Leonhard Beikircher e' nato  in  data  7  settembre
1967, successivamente al decesso del padre Leonhard Beikircher; 
        l'eredita'  del  de  cuius  e'  stata  devoluta  secondo   la
disciplina  in  tema  di  successione  legittima   ratione   temporis
applicabile  e  che  conseguentemente,  in   forza   di   certificato
ereditario D.D. 18 gennaio 1971, veniva intavolato  in  favore  delle
odierne parti in causa il diritto di proprieta' sul maso «Lexer»  per
la quota indivisa di un terzo ciascuno, oltre al diritto di usufrutto
uxorio sulla quota di un terzo in favore della vedova  Klammer  Maria
Valburga; 
        successivamente, il maso «Lexer» veniva gestito  e  coltivato
in regime di impresa familiare a  nome  della  vedova  Klammer  Maria
Valburga,  con  il  contributo  di  tutti  i  membri  della  famiglia
Beikircher; 
        con i proventi derivanti dalla gestione del maso «Lexer», nel
1999 veniva  acquistato  e  concordemente  attribuito  in  proprieta'
esclusiva a Gottfried un altro maso, denominato «Siebenter»; 
        anche tale maso e' stato in seguito gestito e coltivato dalla
suddetta impresa familiare; 
        i membri della  famiglia  Beikircher  avrebbero  concluso  un
accordo - del quale non vi e' prova scritta -  in  forza  del  quale,
tenuto conto del sopravvenuto acquisto del maso «Siebenter» in favore
di Gottfried, il diritto  di  assunzione  del  maso  «Lexer»  sarebbe
spettato a Franz Josef, quale primogenito; 
        in seguito, nel 2004, sempre  grazie  ai  proventi  derivanti
dall'esercizio   dell'impresa   familiare,   veniva   acquistato    e
concordemente attribuito in proprieta' esclusiva a Margareth un altro
maso, denominato «Innersiesl»; 
        anche tale maso e' stato in seguito gestito e coltivato dalla
suddetta impresa familiare; 
        con l'acquisto del terzo maso, veniva di fatto  ribadito  che
il diritto di assunzione del maso «Lexer» sarebbe  spettato  a  Franz
Josef, posto che, grazie  ai  proventi  dell'impresa  familiare,  gli
altri due fratelli avevano medio  tempore  acquistato  la  proprieta'
esclusiva di un proprio maso; 
        conformemente a tale intendimento, con atto D.D. 19  febbraio
2004, Margareth donava a Franz Josef la propria quota  di  proprieta'
di un terzo del maso «Lexer»; 
        per  contro,  nel  2011,  Gottfried  rivendicava  il  proprio
diritto di assumere il maso «Lexer», rifiutandosi  di  trasferire  la
propria quota di proprieta' di un terzo a Franz Josef. 
    I ricorrenti  hanno  pertanto  adito  il  Tribunale  di  Bolzano,
chiedendo concordemente che venga accertato in capo a Franz Josef  il
diritto di assumere il maso «Lexer», con  contestuale  determinazione
del prezzo di assunzione. 
    In punto di  diritto,  gli  stessi  ricorrenti  rilevano  che  al
momento dell'apertura della successione vigeva il testo  unico  delle
leggi provinciali  sull'ordinamento  dei  masi  chiusi,  emanato  con
decreto del Presidente della giunta provinciale del 7 febbraio  1962,
n. 8, il cui art. 18 prevedeva che tra i chiamati alla successione ab
intestato nello stesso grado e dello stesso  sesso  e'  preferito  il
piu' anziano. 
    Sulla base di tale disposizione, spetterebbe  dunque  proprio  al
ricorrente Franz Josef il diritto di assunzione del maso «Lexer». 
    La disciplina appena richiamata e'  stata  sostituita  con  legge
provinciale n. 17/2001, entrata in vigore il 26 dicembre 2001. 
    L'art. 14, comma 1, legge provinciale n.  17/2001  stabilisce  in
particolare che: «In caso di successione legittima, in mancanza di un
accordo tra coloro che secondo  il  codice  civile  sono  chiamati  a
succedere,  l'assuntore   o   l'assuntrice   del   maso   chiuso   e'
determinato/a dall'autorita' giudiziaria in base al  seguente  ordine
di preferenza: 
        a) i coeredi o le coeredi che crescono o sono cresciuti/e nel
maso sono preferiti/e agli altri coeredi o alle altre coeredi; 
        b) tra piu' coeredi che crescono o sono cresciuti/e nel  maso
sono preferiti/e coloro che nei due anni antecedenti l'apertura della
successione hanno partecipato abitualmente  alla  conduzione  e  alla
coltivazione del maso; 
        c) tra piu' coeredi  che  adempiano  i  presupposti  previsti
nelle lettere a) e b) sono preferiti/e coloro che sono in possesso di
un diploma di una scuola professionale  ad  indirizzo  agrario  o  di
economia domestica riconosciuta dallo Stato o dalla provincia,  o  di
un'altra adeguata formazione riconosciuta dalla provincia; 
        d) i  discendenti  o  le  discendenti  che  crescono  o  sono
cresciuti/e nel maso, compresi i figli adottivi o le figlie  adottive
e coloro che subentrano per  rappresentazione,  sono  preferiti/e  al
coniuge superstite; quest'ultimo o quest'ultima pero' e'  preferito/a
a tutti gli altri parenti, se dall'ultima assunzione  del  maso  sono
passati cinque anni o se da almeno cinque anni  ha  collaborato  alla
conduzione del maso, considerando il lavoro domestico svolto nel maso
quale collaborazione alla sua conduzione; 
        e) tra piu' coeredi di pari  preferenza  secondo  le  lettere
dalla a) alla d)  sono  preferiti/e  i  parenti  o  le  parenti  piu'
vicini/e di grado; 
        f) se il defunto o la defunta non ha lasciato discendenti ne'
coniuge superstite e ha assunto l'intero maso o gran parte di esso da
uno  dei  genitori  per  via  ereditaria  o  per   trasferimento   in
anticipazione della successione ereditaria, trovano applicazione,  in
caso di presenza di piu' persone dello stesso grado di  parentela,  i
criteri di cui alle lettere a), b) e c)». 
    Costituitosi in giudizio con comparsa D.D. 24 novembre  2017,  il
convenuto   Gottfried   Leonhard   Beikircher   ha   contestato    la
prospettazione  dei  fatti  offerta  dai  ricorrenti  ed  il  diritto
all'assunzione del maso  «Lexer»  da  parte  del  fratello  maggiore,
chiedendo in via riconvenzionale di  essere  dichiarato  egli  stesso
assuntore, con determinazione del prezzo di assunzione. 
    In punto di fatto, il resistente afferma  che  l'acquisto  a  suo
nome del maso «Siebenter» sarebbe stato effettuato solo  per  ragioni
fiscali e che, contrariamente a quanto allegato dai  ricorrenti,  nel
1986,  i  membri  della  famiglia   Beikircher   avrebbero   concluso
verbalmente un accordo in forza del quale egli stesso  sarebbe  stato
individuato quale assuntore del maso «Lexer». 
    Il resistente Gottfried dichiarava quindi di  essere  disposto  -
proprio in esecuzione dell'accordo  verbale  appena  richiamato  -  a
trasferire senza corrispettivo la proprieta' del maso «Siebenter»  in
favore  del  fratello  Franz  Josef,  ove  quest'ultimo  si  rendesse
disponibile  a  riconoscergli  il  diritto  di  assunzione  del  maso
«Lexer». 
    Cio' posto, secondo il resistente,  l'art.  18  del  decreto  del
Presidente della giunta  provinciale  del  7  febbraio  1962,  n.  8,
ratione temporis applicabile al caso di specie, violerebbe  l'art.  3
della Costituzione, posto che irragionevolmente  e  senza  richiedere
alcuna valutazione in concreto circa l'idoneita' a condurre il  maso,
individuerebbe quale assuntore tra i chiamati alla successione  nello
stesso grado il soggetto piu' anziano. 
    Tale  assunto  troverebbe   peraltro   conferma   nella   recente
giurisprudenza  costituzionale  in  materia  di  masi  chiusi,  nello
specifico, nella sentenza n. 193/2017 della Corte costituzionale  con
cui  e'  stata  dichiarata  l'illegittimita'   costituzionale   della
prelazione maschile alla successione nell'assunzione del maso chiuso:
«L'evoluzione sociale e  normativa  intervenuta  dopo  la  richiamata
sentenza  n.  40  del  1957  e'  inequivocabile,  cosi'  da  ritenere
irreversibilmente superata l'applicazione del maggiorascato e -  quel
che qui piu' interessa - della prelazione maschile  alla  successione
nell'assunzione del maso chiuso, la quale risulta quindi in contrasto
con l'art. 3 della Costituzione». 
    Rileva inoltre il resistente, che se fosse applicabile al caso di
specie la legge provinciale n. 17/2001 nella versione  oggi  vigente,
spetterebbe ad egli medesimo e non al fratello Franz Josef il diritto
all'assunzione, posto che il gia' richiamato art. 14 individua  quale
criterio prioritario per la determinazione dell'assuntore l'esistenza
di un accordo tra le parti. 
    Proprio in forza dell'accordo orale intervenuto  nel  1988,  egli
stesso dovrebbe essere dunque individuato quale  assuntore  del  maso
«Lexer». 
    In ogni caso, anche qualora non risultasse provato tale  accordo,
il  diritto  all'assunzione  del  maso  «Lexer»,  sulla  base   della
disciplina attualmente vigente, spetterebbe  comunque  al  resistente
Gottfried, dovendo in tale ipotesi trovare applicazione  il  criterio
residuale di cui all'art. 14, comma 2, e  non  assumendo  per  contro
rilievo i criteri di preferenza di cui al comma 1, lettere da a) a f)
(art. 14, comma 2: «Nel caso in cui vi siano piu' coeredi aventi  gli
stessi diritti di preferenza di cui alle lettere da a) a f) o qualora
nessun o nessuna coerede soddisfi le condizioni previste al comma  1,
quale assuntore o assuntrice viene scelta, sentiti i e le  coeredi  e
la commissione locale per i masi chiusi, la persona che  dimostra  di
possedere i migliori requisiti per la conduzione personale  del  maso
chiuso»). 
    In particolare, il resistente afferma di essere in  possesso  dei
migliori requisiti  per  la  conduzione  personale  del  maso  chiuso
«Lexer», avendo egli lavorato fin dall'eta'  di  diciassette  anni  a
tempo pieno ed in via esclusiva sul maso  ed  essendo  padre  di  tre
figli, nati e cresciuti sul maso, i quali potrebbero garantire  anche
nel  lungo  periodo  lo  svolgimento  delle  attivita'  agricole  che
competono all'assuntore. 
    Nel corso del procedimento  veniva  esperita  consulenza  tecnica
d'ufficio al fine di determinare il prezzo  di  assunzione  del  maso
«Lexer» sulla base del criterio stabilito all'art. 25,  comma  1  del
testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi,
emanato con decreto del Presidente della  giunta  provinciale  del  7
febbraio 1962, n. 8, ratione temporis applicabile (art.  25:  «Se  il
defunto non ha disposto in riguardo al valore di assunzione e se  gli
interessati non addivengono ad un accordo  tra  loro,  il  prezzo  di
assunzione e' determinato in  base  al  valore  di  reddito  mediante
applicazione  al  reddito  imponibile  domenicale   di   coefficienti
stabiliti dalla commissione censuaria provinciale. 
    Qualora pero' l'assuntore o i coeredi  ne  facciano  domanda,  il
reddito presunto, dal quale, con  l'applicazione  del  tasso  legale,
sara' ricavato  il  valore  del  bene,  e'  determinato  dal  pretore
competente per il rilascio del certificato di eredita' in base ad una
stima eseguita da tre esperti in materia agraria. 
    A tale scopo il pretore, su ricorso del chiamato alla  assunzione
o di uno o piu' coeredi, nomina l'esperto di ufficio concedendo  alle
parti interessate un termine per la nomina  di  un  esperto  proprio.
L'assuntore del maso ha facolta' di nominare un suo esperto di parte;
eguale facolta' spetta pure ai coeredi. In caso di disaccordo  fra  i
coeredi sulla nomina di un proprio esperto di  parte,  la  scelta  e'
fatta dal pretore fra gli esperti da essi nominati. 
    Si applicano in materia, in quanto applicabili,  le  disposizioni
del Titolo II, Capo VI, del Libro IV del codice di procedura  civile.
Il pretore del Tribunale in sede di gravame possono sentire le parti. 
    Per quanto non e' regolato  dal  presente  testo  unico  per  gli
esperti, si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli
61-64, 87 e 191-201 del codice di procedura civile e  degli  articoli
89-92 delle disposizioni per l'attuazione  del  codice  di  procedura
civile. 
    Nell'accertare il valore del maso, si deve  tenere  debito  conto
delle scorte esistenti; in quanto pero' le stesse sono pertinenze del
maso, non vengono stimate separatamente. Alla stima delle  parti  del
patrimonio ereditario che a norma dell'art. 17 non  fanno  parte  del
maso chiuso, non si applica il disposto del primo comma del  presente
articolo. 
    La determinazione del prezzo di  assunzione  non  pregiudica  gli
accordi raggiunti fra l'assuntore e singoli coeredi»). 
    Sulla base di tale disciplina, il CTU incaricato accertava che il
prezzo di assunzione del maso «Lexer» alla data  di  redazione  della
consulenza ammonta ad euro 30.768,00. 
    Nello specifico rilevava il  consulente  d'ufficio  che  esistono
«coefficienti stabiliti dalla commissione censuaria  provinciale»,  a
cui  fa  riferimento  il  primo  comma  della   disposizione   appena
richiamata, solo fino all'anno 1984. 
    Il  prezzo  di  assunzione  di  euro  30.768,00  veniva  pertanto
ottenuto utilizzando coefficienti ormai risalenti a trentacinque anni
fa e da  allora  non  piu'  aggiornati  (si  rinvia  sul  punto  alla
consulenza tecnica d'ufficio D.D. 8 novembre 2018 redatta  dal  dott.
Georg Kronbichler). 
    All'esito di  tale  accertamento,  ad  integrazione  del  quesito
originariamente  proposto,  veniva  richiesto  al  CTU  nominato   di
stabilire l'attuale  valore  di  mercato  del  maso  chiuso  «Lexer»,
nonche' il prezzo di assunzione sulla base del  criterio  di  calcolo
previsto all'art. 20 della legge provinciale n. 17/2001, oggi vigente
(art. 20, legge provinciale n. 17/2001: 
    «(1) Se il defunto o la  defunta  non  ha  disposto  in  riguardo
all'assuntore/assuntrice o al prezzo di assunzione del maso e se  gli
interessati o le interessate non addivengono  a  un  accordo  tra  di
loro, l'assuntore o l'assuntrice e il prezzo di assunzione  del  maso
sono determinati dal/dalla Giudice in un unico procedimento. 
    (2) Al fini della stima del valore  di  assunzione  del  maso  si
tiene conto del reddito medio  netto  annuo  presunto  in  base  alla
conduzione  del  maso  secondo   gli   usi   locali.   Con   riguardo
all'attivita' agricola tale valore e' capitalizzato  al  tasso  annuo
del cinque per cento e con riferimento alle attivita' connesse di cui
al  comma  3  dell'art.  2135  del  codice  civile   il   valore   e'
capitalizzato al tasso annuo del nove  per  cento.  Il  valore  cosi'
determinato viene aumentato o diminuito secondo i criteri determinati
dal regolamento di esecuzione di cui all'art. 49. 
    (3) In caso di cessione di un maso chiuso i diritti connessi  con
la conduzione del maso cosi' come le pertinenze di cui  all'art.  12,
passano a titolo gratuito all'assuntore o all'assuntrice del maso. 
    (4)  Beni  utilizzati  a  scopi  non  agricoli  vengono   stimati
separatamente; fanno eccezione quei beni che sono di minore rilevanza
economica e che sono connessi al maso in modo tale che  un  eventuale
distacco comporterebbe grave pregiudizio per la conduzione del  maso,
oppure beni la cui  permanenza  al  maso  sia  necessaria  per  altri
motivi. 
    (5) Se il maso chiuso e' gravato da diritti di usufrutto,  uso  o
abitazione,  da  servitu'  o  da  oneri  reali,  essi  sono   stimati
separatamente e il loro valore e' defalcato dal valore di  assunzione
calcolato»). 
    Il CTU accertava dunque che il  prezzo  di  assunzione  del  maso
«Lexer»,  determinato  sulla  base  dei  criteri  appena  richiamati,
ammonta ad euro 574.905,00, mentre il valore di  mercato  attuale  di
tale compendio veniva stimato in euro  2.785.270,00  (si  rinvia  sul
punto all'integrazione D.D. 31 gennaio 2019 alla  consulenza  tecnica
d'ufficio redatta dal dott. Georg Kronbichler). 
    Il procedimento a quo e' stato instaurato dalle parti  in  lingua
tedesca. 
2. Questioni di legittimita' costituzionale. 
    2.1. Art. 18, comma 2 del testo  unico  delle  leggi  provinciali
sull'ordinamento dei masi chiusi, emanato con decreto del  Presidente
della giunta provinciale del 7 febbraio 1962, n.  8,  in  riferimento
all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, tra  i
chiamati alla successione nello stesso grado appartenenti allo stesso
sesso, e' preferito il piu' anziano. 
    2.2. Art. 25, comma 1 del testo  unico  delle  leggi  provinciali
sull'ordinamento dei masi chiusi, emanato con decreto del  Presidente
della giunta provinciale del 7 febbraio 1962, n.  8,  in  riferimento
agli articoli 3 e 42 della Costituzione. 
3. Rilevanza delle questioni. 
    3.1. Nel caso di mutamento del contesto normativo  tra  il  tempo
dell'apertura  della  successione  e  quello  del   procedimento   di
determinazione dell'assuntore del maso chiuso, ai fini  di  accertare
l'avente diritto all'assunzione in  caso  di  successione  legittima,
deve trovare applicazione il diritto sostanziale vigente  al  momento
dell'apertura della successione. 
    Tale assunto trova conferma nella giurisprudenza  costituzionale,
in particolare nella gia' richiamata sentenza n. 193/2017 del Giudice
delle leggi. 
    Nella specie, pertanto, deve trovare applicazione il decreto  del
Presidente della giunta  provinciale  del  7  febbraio  1962,  n.  8,
essendo il de cuius deceduto in data 24 giugno 1967. 
    3.2.  Tanto  premesso,  con   riferimento   alla   questione   di
legittimita' costituzionale  sub  2.1.,  in  forza  della  disciplina
appena richiamata, in particolare del citato art.  18,  comma  2,  il
diritto  all'assunzione  del  maso  chiuso  «Lexer»  spetterebbe   al
maggiorasco Franz Josef Beikircher. 
    Diversamente, sulla base della disciplina attualmente vigente, in
particolare del gia'  citato  art.  20  della  legge  provinciale  n.
17/2001, pur considerando lo stato iniziale dell'istruttoria  in  cui
versa il procedimento a quo, appare non implausibile ritenere che  il
diritto di assunzione del maso «Lexer» possa essere  riconosciuto  in
capo a Gottfried Leonhard Beikircher. 
    A tal proposito occorre innanzitutto considerare  che,  in  forza
del disposto di cui all'art.  1350  del  codice  civile,  pare  nullo
qualsivoglia accordo non scritto circa la titolarita' del diritto  di
assunzione del maso «Lexer», nei  termini  allegati  da  entrambe  le
parti in causa. 
    Nel caso di specie, non paiono poi assumere  rilievo  criteri  di
preferenza di cui all'art. 14, comma 1, legge provinciale n. 17/2001,
lettere a), b), c), d) ed f). 
    In particolare, con riguardo al criterio sub a),  va  evidenziato
che alla data dell'apertura della successione, Franz Josef non  aveva
neppure compiuto due anni di eta', mentre Gottfried  non  era  ancora
nato, con la conseguenza che nessuno dei  fratelli  poteva  dirsi  in
quel momento «cresciuto nel maso». 
    Per le  stesse  ragioni  neppure  puo'  trovare  applicazione  il
criterio sub b), posto che, alla data di apertura della  successione,
nessuno dei due fratelli poteva aver partecipato alla  conduzione  ed
alla coltivazione del maso. Entrambi i fratelli Beikircher  sono  poi
in possesso di un diploma di una scuola  professionale  ad  indirizzo
agrario riconosciuto, con la conseguenza che anche il criterio sub c)
appare inconferente. 
    Infine, i criteri di  preferenza  sub  d),  e)  ed  f)  non  sono
applicabili al caso in esame. 
    Troverebbe dunque  applicazione  il  criterio  residuale  di  cui
all'art. 14, comma  2,  ed  in  tale  prospettiva  non  sembra  possa
escludersi che proprio Gottfried possieda i migliori requisiti per la
conduzione personale del maso chiuso. 
    In effetti, e' incontestato che Franz Josef ha  lavorato  per  le
Poste a partire dall'anno 1994 e dunque  partecipato  necessariamente
solo a  tempo  parziale  alla  coltivazione  e  conduzione  del  maso
«Lexer».  Analogamente,  e'  pacifico  che  a  partire  dall'eta'  di
diciassette  anni  Gottfried  si  e'  dedicato  a  tempo  pieno  alla
coltivazione ed alla conduzione del maso di cui e' causa. 
    Allo stato appare pertanto non inverosimile che, proprio in forza
della maggiore esperienza acquisita coltivando a tempo pieno il  maso
«Lexer», il resistente Gottfried  possa  dimostrare  di  possedere  i
migliori requisiti per la conduzione. 
    3.3. Quanto alla questione  di  legittimita'  costituzionale  sub
2.2., va rilevato che, sulla base del  criterio  di  calcolo  di  cui
all'art. 25, comma 1, il prezzo di assunzione andrebbe determinato in
euro 30.768,00. 
    Tale importo non e' peraltro soggetto a rivalutazione  avendo  il
prezzo di assunzione natura di debito di valuta (Corte costituzionale
n. 505/1988: «Occorre considerare che, a  norma  dell'art.  35/a  del
testo unico, il maso chiuso si  trasmette  recta  via  dal  de  cuius
all'assuntore: la legge lo separa dall'eredita' e lo  fa  oggetto  di
una successione (anomala) a titolo particolare (c.d.  assunzione  del
maso). Corrispondentemente si  produce  un  effetto  di  surrogazione
reale, per cui in luogo del maso entra nella massa  dividenda,  sotto
forma di un'obbligazione  pecuniaria  dell'assuntore,  il  prezzo  di
assunzione fissato ai sensi dell'art.  25.  Cio'  significa  che,  in
ordine al maso, la divisione ereditaria  non  e'  una  divisione  per
equivalente nel senso tecnico dell'art. 720 del codice civile  (cioe'
una  divisione  avente  per  oggetto  l'immobile,  attuata   mediante
assegnazione per intero del bene alla porzione di uno dei  coeredi  e
costituzione in favore degli altri  di  un  diritto  di  conguaglio),
bensi' e' una divisione avente per oggetto il valore di  reddito  del
maso, tradotto in una  obbligazione  di  somma  determinata  posta  a
carico dell'assuntore»). 
    Qualora invece l'assunzione del maso «Lexer» fosse regolata dalla
disciplina attualmente vigente, nello specifico  dall'art.  20  della
legge provinciale n. 17/2001, il valore di assunzione ammonterebbe ad
euro 574.905,00. 
4.  Non   manifesta   infondatezza   delle   questioni   legittimita'
costituzionale delle disposizioni di legge applicabili. 
    4.1. L'art. 18, comma 2 del testo unico delle  leggi  provinciali
sull'ordinamento dei masi chiusi, emanato con decreto del  Presidente
della giunta provinciale del 7 febbraio 1962 n. 8, nella parte in cui
accorda la preferenza, tra i chiamati alla successione  nello  stesso
grado appartenenti allo stesso sesso al piu' anziano, pare  porsi  in
contrasto con l'art. 3, comma 1 della Costituzione. Nello  specifico,
tale criterio sembra violare il  principio  di  ragionevolezza  nella
misura in cui, ai fini della determinazione dell'assuntore di un maso
chiuso in caso di successione ab intestato,  nel  concorso  tra  piu'
soggetti   in   identica   posizione   sostanziale,   senza    alcuna
giustificazione  razionale,  accorda  preferenza  al   coerede   piu'
anziano. 
    Nell'ipotesi di concorso tra successori di pari  grado,  infatti,
la  disposizione  censurata  attribuisce  tale  preferenza  in   modo
automatico, sulla base del  mero  dato  anagrafico,  senza  prevedere
alcuna  valutazione  di  merito   circa   l'idoneita'   in   concreto
dell'assuntore a coltivare ed a condurre il maso. 
    Non pare peraltro possibile operare un'interpretazione conforme a
Costituzione di tale disposizione, stante la formulazione  chiara  ed
univoca del dato normativo. 
    E'  appena  il  caso  di  rilevare   che   il   vuoto   normativo
eventualmente  derivante   dalla   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale   del   criterio   di   preferenza    anagrafico    in
contestazione, ben potrebbe  essere  colmato  in  via  interpretativa
facendo riferimento ai principi generali in materia  di  maso  chiuso
ricavabili dalla normativa attualmente in vigore, la cui  ratio  puo'
essere individuata nel riconoscimento del diritto  di  assunzione  al
coerede in concreto piu' idoneo alla conduzione del maso. 
    Per contro, una siffatta valutazione di idoneita'  all'assunzione
del maso  e'  allo  stato  preclusa  dalla  rigida  applicazione  del
criterio anagrafico previsto dalla disposizione censurata. 
    4.2. L'art. 25, comma 1 del testo unico delle  leggi  provinciali
sull'ordinamento dei masi chiusi, emanato con decreto del  Presidente
della giunta provinciale del 7 febbraio 1962, n.  8,  sembra  violare
l'art.  3  della  Costituzione,  perche'  irragionevolmente  pone  un
criterio di  calcolo  del  prezzo  di  assunzione  che  conduce  alla
determinazione di un importo esiguo e comunque del tutto  disancorato
dal valore di mercato del bene. 
    All'esito della consulenza esperita in corso di causa e'  infatti
emerso che i  «coefficienti  stabiliti  dalla  commissione  censuaria
provinciale» i quali, secondo la  disposizione  censurata  dovrebbero
essere applicati al reddito  imponibile  domenicale  del  maso,  sono
stati   aggiornati   solo   fino   all'anno   1984.    Ne    consegue
l'impossibilita',  sulla  base  di  tale  parametro   normativo,   di
determinare un valore di assunzione apprezzabile. 
    Sotto diverso  profilo,  l'applicazione  della  norma  contestata
determina un  trattamento  irragionevolmente  deteriore  in  capo  ai
coeredi non assuntori del maso rispetto a casi  analoghi  in  cui  la
fattispecie dell'assunzione  di  maso  chiuso  viene  regolata  dalla
disciplina attualmente vigente. 
    Dalla  consulenza  tecnica  emerge  infatti  che  il  prezzo   di
assunzione del maso  «Lexer»  determinato  sulla  base  del  criterio
previsto all'art. 25, comma 1 del testo unico del 7 febbraio 1962, n.
8,  ammonta  ad  euro  30.768,00,  mentre  il  prezzo  di  assunzione
calcolato ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale  n.  17/2001,
oggi vigente, ammonta ad euro 574.905,00. 
    Tale disparita' di  trattamento  appare  ingiustificata,  essendo
meramente ancorata al dato temporale dell'apertura della  successione
e dunque, alla legge ratione temporis applicabile. 
    Infine l'art. 25, comma 1, sembra altresi' contrastare con l'art.
42  della  Costituzione,  perche'  l'applicazione  del  criterio  ivi
previsto per la determinazione del  prezzo  di  assunzione  comporta,
sotto il  profilo  quantitativo,  una  rilevantissima  compromissione
delle legittime ragioni  ereditarie  degli  eredi  ab  intestato  non
assuntori di maso chiuso. 
5. Traduzione degli atti. 
    Ai sensi dell'art. 25, decreto del Presidente della Repubblica n.
574/1988, come sostituito dall'art. 16  del  decreto  legislativo  13
giugno 2005, n. 124, va disposta, a cura dell'ufficio, la  traduzione
in lingua italiana di tutti i provvedimenti e dei verbali  d'udienza,
mentre gli altri  atti  processuali  ed  i  documenti  contenuti  nel
fascicolo d'ufficio andranno tradotti, a cura e  spese  degli  uffici
giudiziari  che  provvedono  alla  trasmissione,  solo  su  specifica
richiesta degli organi giurisdizionali situati  fuori  della  Regione
Trentino-Alto  Adige,  cui  gli  atti  vengono  trasmessi   «per   lo
svolgimento... di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge».